Cos'è l'atto di citazione

Si chiama atto di citazione, un atto scritto con il quale, nel processo ordinario di cognizione, un soggetto richiede tutela giurisdizionale, proponendo le sue doglianze e le sue domande. 

L'atto di citazione è dunque proposta da colui che avanza la domanda giudiziale, denominato attore, che si rivolge a due distinti soggetti: 1) il soggetto nei cui confronti l'attore avanza la propria pretesa attraverso la proposizione della domanda giudiziale, che assume la denominazione di convenuto; 2) il soggetto al quale l'attore avanza la propria pretesa di attribuzione di un determinato bene della vita, ossia il Giudice (cfr. Mandrioli, Diritto processuale civile, II. Processo di cognizione, Torino, 2002, 13).

L'atto di citazione viene dapprima notificato alla controparte (il convenuto) e poi iscritto a ruolo presso l'ufficio giudiziario competente. In questo modo si da avvio al processo ordinario civile di cognizione.

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